(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 54 del 7 dicembre 1999) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento" come modificato dal decreto legislativo del 24 luglio 1996, n. 433; Visto l'art. 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 come modificata dalla legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6929 del 14 ottobre 1999. Decreta: 1. E' emanato il regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 "Norme per l'autonomia delle istituzioni scolastiche". Art. 1. Oggetto e decorrenza 1. Il presente regolamento detta la disciplina dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e individua le funzioni ad esse trasferite in attuazione dell'art. 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29. 2. Fatta salva l'immediata applicazione delle disposizioni transitorie, il presente regolamento ha effetto a decorrere dal 1o settembre 2000 e comunque in relazione all'attribuzione della personalita' giuridica e della piena autonomia alle singole istituzioni scolastiche. 3. Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente riconosciute operanti in provincia di Trento, entro il termine di cui al comma 2 adeguano, in coerenza con le proprie finalita', il loro ordinamento alle disposizioni del presente regolamento relative alla determinazione dei curricoli, e lo armonizzano con quelle relative all'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e alle iniziative finalizzate all'innovazione. Ad esse si applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13.