(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 54 del 7 dicembre 1999)
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n.  405  "Norme  di  attuazione dello statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia
di  Trento"  come  modificato  dal  decreto legislativo del 24 luglio
1996, n. 433;
    Visto  l'art.  1  della  legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29
come modificata dalla legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n. 6929 del
14 ottobre 1999.
                              Decreta:
    1.   E'   emanato   il  regolamento  di  esecuzione  della  legge
provinciale  9  novembre  1990,  n.  29  "Norme per l'autonomia delle
istituzioni scolastiche".
                               Art. 1.
                        Oggetto e decorrenza
    1.  Il  presente  regolamento  detta la disciplina dell'autonomia
delle  istituzioni  scolastiche  e  individua  le  funzioni  ad  esse
trasferite  in  attuazione  dell'art.  1  della  legge  provinciale 9
novembre 1990, n. 29.
    2.   Fatta  salva  l'immediata  applicazione  delle  disposizioni
transitorie,  il  presente  regolamento ha effetto a decorrere dal 1o
settembre   2000  e  comunque  in  relazione  all'attribuzione  della
personalita'   giuridica   e   della  piena  autonomia  alle  singole
istituzioni scolastiche.
    3. Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente
riconosciute operanti in provincia di Trento, entro il termine di cui
al  comma  2  adeguano, in coerenza con le proprie finalita', il loro
ordinamento  alle disposizioni del presente regolamento relative alla
determinazione  dei  curricoli,  e lo armonizzano con quelle relative
all'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e
sviluppo  e  alle  iniziative finalizzate all'innovazione. Ad esse si
applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13.